Per terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, viene intesa la figura fisica che, avendo i requisiti previsti dalle normative vigenti, è delegata dal proprietario ad assumersi la responsabilità della manutenzione, dell’esercizio e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici (DPR 412/93 art. 1, comma 1, lettera O).
La nostra società è in grado di offrire servizi di terzo responsabile per centrali termiche con tecnici professionali qualificati alla conduzione di impianti anche di potenze superiore ai 232 kW.
Il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico deve:
1. Effettuare la manutenzione dell’impianto termico sulla base di quanto è prestabilito dalle normative vigenti;
2. Effettuare la verifica del rendimento della combustione in conformità alle nome tecniche UNI (almeno una volta all’anno);
3. Per i soli generatori di calore con potenza termica complessiva superiore o uguale a 350 kW, deve effettuare una seconda prova del rendimento (normalmente alla metà del periodo di riscaldamento);
4. Nel caso di rendimenti inferiore ai limiti, attuare gli interventi necessari per riportare l’impianto conforme alle norme e nel caso non fosse possibile, provvedere alla sostituzione del generatore di calore;
5. Provvedere alla corretta compilazione e aggiornamento del libretto di centrale, che dovrà essere conservato presso l’edificio in cui è collocato l’impianto termico;
6. Rispettare il periodo di esercizio e i limiti di durata giornaliera di accensione consentiti nelle varie zone climatiche;
7. Mantenere la temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla Legge;
8. Esporre la tabella con le indicazione del periodo annuale di esercizio, dell’orario di attivazione giornaliera e delle proprie generalità.
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